lunedì 10 gennaio 2022

Green Pass rafforzato per gli over 50, FFP2, norme antipandemiche. L'aggiornamento dal 10 gennaio 2022.

Il buongiorno su Bio Correndo è con l'aggiornamento dei protocolli Fidal.
Oggi, 10 gennaio, è uno nuovo spartiacque con una serie di nuove norme determinate dagli ultimi Decreti Legge e dalle disposizioni del Dipartimento per lo Sport. 

La Federazione, riportiamo sotto il comunicato, informa delle novità con una ambiguità. La scheda di sintesi che entra in vigore da oggi che trovate al link, avrebbe valore di raccomandazione. "Raccomandazione" che però assume il senso di imperativo nella frase successiva in cui dice che "resta necessaria la rigorosa applicazione delle direttive federali".

Qual è la novità rispetto al precedente specchietto riepilogativo? Due. Per gli allenamenti outdoor negli impianti sportivi il Green Pass base è necessario solo per gli atleti maggiorenni, per i minori di 18 dunque non sarà richiesta alcuna documentazione, mentre per l'accesso agli impianti e per le competizioni, sotto qualunque veste, sarà richiesto il Green Pass rafforzato agli over 50 a partire dal 15 febbraio 2022.

Piccola precisazione che probabilmente verrà corretta in corso d'opera. Il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 prevede il Green Pass rafforzato per chi ha compiuto 50 anni dall'8 gennaio p.v., mentre le eventuali sanzioni partiranno dal 1° febbraio 2022. Dal 15 febbraio 2022 sarà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro. Tale disposizione resta in vigore fino al 15 giugno.  Pertanto un master che ha compiuto 50 anni e che si allena in pista o che gareggia dovrà dunque, secondo l'ultimo D.L., essere in possesso della GP rafforzato dal 1° febbraio (termine in cui è possibile dagli organi accertatori applicare la sanzione) e non dal 15; ovviamente per ora, si fa affidamento in modo "rigoroso" a quanto stabilisce la Fidal. 


LINK ALLO SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO AL 6 GENNAIO 2022


La Federazione Italiana di Atletica Leggera, preso atto con preoccupazione dell’aumento di contagi nell’ultimo periodo, ivi compresi quelli in occasione dello svolgimento dell’attività sportiva, visti i recenti provvedimenti governativi in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, e in particolare:

a) Il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221;
b) il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 229, art. 1;
c) il Decreto Legge n° 1 del 7 gennaio 2022;
d) la “Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato” aggiornata alla data del 31 dicembre 2021, nella quale è indicata la necessità di green pass rafforzato per l’attività sportiva, all’aperto e al chiuso di centri sportivi;
e) delle F.A.Q. presenti nel sito del Dipartimento dello Sport, aggiornate al 2 gennaio 2022 ed in particolare delle n. 17 e 24 in materia di allenamenti in forma individuale all’aperto, da cui differentemente risulta l’assenza di obbligo di green pass per l’attività in forma individuale all’aperto;

ha ritenuto di pubblicare, come ausilio alle società, una scheda delle procedure di prevenzione, nella quale è raccomandato il green pass base per l’attività individuale di atletica leggera anche in centri all’aperto, per gli atleti over 18.

Tale misura è stata adottata al fine di garantire un adeguato contrasto dei contagi, tenuto conto da un lato delle modalità di svolgimento degli allenamenti di atletica leggera e della complessità della loro gestione laddove vi sia contemporanea presenza di più atleti sul medesimo impianto dall’altro delle indicazioni di cui alla “Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato”.

Nel confermare che il Presidente della Federazione si è già attivato presso il Dipartimento dello Sport al fine di ottenere i necessari chiarimenti in merito dell’applicazione delle norme in materia di certificazione verde per l’attività di sport individuale all’aperto nei centri sportivi si precisa che, sino alla emanazione dei nuovi protocolli, la scheda di sintesi delle procedure di prevenzione, presente nel sito federale in data 30 dicembre 2021, successivamente aggiornata alla data del 6 gennaio 2022, ha valore di raccomandazione.

In ogni caso, resta necessaria la rigorosa applicazione delle direttive federali e sempre il pieno rispetto delle indicazioni governative e con la responsabilità che deriva dall’applicazione delle stesse. 

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