Dal 6 agosto verrà richiesto il green pass per accedere a diverse attività, si è parlato molto della certificazione necessaria per bar e ristoranti al chiuso, ma sarà anche obbligatoria per palestre, piscine e competizioni sportive.
L'articolo 9 -bis del Decreto Legge riporta i servizi e le attività che richiederanno la certificazione:
ART. 9-bis
(Impiego certificazioni verdi COVID-19)
1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e
attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo al chiuso
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, di cui all’articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività
al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
Nel Decreto Legge vengono anche esplicitate le regole per partecipare come pubblico agli eventi sportivi:
"Le misure di cui al primo periodo del comma 1, si applicano anche per la partecipazione del
pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico."
Nel decreto non viene fatto un esplicito riferimento agli obblighi degli atleti degli sport individuali all'aperto. Considerando il caso dell'Atletica Leggera si attendono le linee guide della Fidal riguardo alle norme che verranno applicate per gli allenamenti in pista degli atleti dai 12 anni in su. Anche riguardo competizioni mentre è chiaro che la certificazione sia necessaria per accedervi come pubblico non è riportato se sia un obbligo anche per gli atleti, probabilmente sarà questa la via seguita, una gara storica come la Bo Classic Night lo aveva già inserito nel proprio regolamento per il proprio evento.
Si attendono precisazioni da parte della Federazione.
COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO DEI MINISTRI COVID 19
DECRETO LEGGE 22 LUGLIO 2021
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