giovedì 22 ottobre 2020

Yassin El Khalil squalificato 8 anni! Alessio Guidi 2; le sentenze del Tribunale Nazionale Antidoping

ERRATA CORRIGE contestazione articolo.
Il sito della Nado ci propone oggi, tra le altre, due squalifiche che hanno a che fare con la sfera podistica. Due provvedimenti diversi e sono gli stessi articoli contestati a dirlo. Uno riguarda Yassin El Khalil che si vede comminata una sanzione di ben 8 anni! Diversi gli articoli contestati che trovate dopo i dispositivi delle sentenze. Peccato che non ci sia una descrizione del fatto accaduto, una delle fattispecie, oltre ovviamente alla recidiva, 
indica quale comportamento adottato la "manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase Versione 1/2020 NSA". Cosa sarà dunque successo? Un rifiuto all'accertamento o un comportamento attivo?

L'altra squalifica riguarda l'ex presidente dell'ASD Passo Capponi: Alessio Guidi che, dopo i due anni di squalifica per il celebre caso che l'ha riguardato, ora viene nuovamente sanzionato per aver preso parte, a squalifica in corso, ad una attività a cui non poteva partecipare.

LE SENTENZE e I SINGOLI ARTICOLI CONTESTATI

Prima Sezione: Yassin El Khalil (tesserato FIDAL) squalificato 8 anni

Pubblicato: 22 Ottobre 2020

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del sig. Yassin El Khalil (tesserato FIDAL) e, assorbita la fattispecie di cui all’art. 2.3 in quella prevista dall’art. 2.5, visti gli artt. 4.3.1, 4.7.1 lett. c) delle NSA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine agli addebiti ascrittigli e gli infligge la squalifica di 8 anni, a decorrere dal 19 ottobre 2020 e con scadenza al 18 ottobre 2028. Visto l’art. 4.8.1 dispone l’invalidazione dei risultati sportivi medio tempore conseguiti.  Condanna il sig. El Khalil al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.

GLI ARTICOLI CONTESTATI

2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel Campione biologico dell’Atleta. IL PUNTO 2.1 NON E' STATO CONTESTATO a El Khalil. Chiedo scusa a El Khalil per aver erroneamente indicato l'articolo in questione.

2.3 Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici. Eludere il prelievo dei campioni biologici, ovvero, senza giustificato motivo, rifiutarsi di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità alla normativa antidoping applicabile.

2.5 Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase Versione 1/2020 NSA - Codice Sportivo Antidoping Pagina 25 dei Controlli antidoping. Condotta volta a minare la procedura di Controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di pratiche vietate. La manomissione comprende, a titolo puramente esemplificativo, intralciare o tentare di intralciare intenzionalmente l’operato di un addetto al Controllo antidoping, fornire informazioni fraudolente ad una Organizzazione Antidoping ovvero intimidire o tentare di intimidire un potenziale testimone.

4.3.1 Per le violazioni degli articoli 2.3 (Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici) o 2.5 (Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping), il periodo di squalifica sarà pari a 4 (quattro) anni. Tuttavia, nel caso di mancata presentazione alle operazioni di prelievo del Campione biologico, qualora l’Atleta sia in grado di dimostrare che la violazione delle norme antidoping non è stata intenzionale (secondo quanto definito dall’articolo 4.2.3) il periodo di squalifica sarà di 2 (due) anni. 

4.7.1 Per un Atleta o altra Persona che si rendano colpevoli di una seconda violazione della normativa antidoping, il periodo di squalifica dovrà essere il maggiore tra:

c) due volte il periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione, senza tenere conto di eventuali riduzioni ai sensi dell’articolo 4.6.



Prima Sezione: Alessio Guidi (tesserato FIDAL-FITRI) squalificato 2 anni

Pubblicato: 22 Ottobre 2020

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del sig. Alessio Guidi (tesserato FIDAL-FITRI), visti gli artt. 4.12.1, 4.12.3 delle NSA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la squalifica di 2 anni a decorrere dal 23 giugno 2021 e con scadenza al 22 giugno 2023. Condanna il sig. Guidi al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.

GLI ARTICOLI CONTESTATI

4.12.1 Divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica. Nessun Atleta o altra Persona squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica, ad una competizione o ad un'attività (con l’eccezione dei programmi di formazione antidoping e riabilitazione autorizzati da NADO Italia) che sia autorizzata o organizzata da un Firmatario del Codice WADA, da un'organizzazione ad esso affiliata, da una società o altra organizzazione affiliata ad un’organizzazione affiliata a un Firmatario, oppure a competizioni autorizzate o organizzate da una lega professionistica o da una qualsiasi organizzazione di eventi sportivi a livello nazionale o internazionale, o qualsiasi attività sportiva agonistica di alto livello o di livello nazionale finanziata da un ente governativo.

Un Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica più lungo di quattro anni può partecipare da Atleta, alla fine del quarto anno di squalifica, ad eventi sportivi locali che non si svolgano sotto l’egida o comunque la giurisdizione di un Firmatario o un membro di un Firmatario, ma solo se l'evento sportivo locale è ad un livello che non può consentire di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale e che non comporti per l’Atleta o altra Persona alcun ruolo che coinvolgano minori.

L’Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali Controlli.

4.12.3 Violazione del divieto di partecipazione durante una squalifica. Qualora l’Atleta o altra Persona violi il divieto di partecipazione di cui al comma 4.12.1, i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione  Versione 1/2020 NSA - Codice Sportivo Antidoping Pagina 38 saranno invalidati e un nuovo periodo di squalifica di pari durata a quello originariamente comminato sarà aggiunto a partire dal termine del periodo di squalifica originario. 

Il nuovo periodo di squalifica può essere ridotto sulla base del grado di colpa dell’Atleta o dell’altra Persona e dalle altre circostanze del caso. Sarà NADO Italia a determinare se l’Atleta o altra Persona abbia o meno violato il divieto di partecipazione e se sia appropriata una riduzione ai sensi dell’articolo 4.5.2. È possibile ricorrere in appello avverso tale decisione ai sensi dell’articolo 35.

Qualora il Personale di supporto dell’Atleta o altra Persona assistano un soggetto nel contravvenire al divieto di partecipazione durante il periodo di squalifica, l’Organizzazione antidoping avente competenza nei confronti di tale personale di supporto o altra persona dovrà procedere alla erogazione di sanzioni per violazione dell’articolo 2.9 relativamente all’assistenza di cui sopra.




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