lunedì 19 ottobre 2020

Il nuovo DPCM, si temporeggia per palestre e piscine; lo stop alle competizioni (amatoriali) degli sport di contatto.

Tanto tuonò che alla fine... non piovve. Fortunatamente l'adagio popolare ha una inversione del finale che scongiura, per ora, un riflesso negativo sul mondo dello sport.

Ieri, domenica 18 ottobre, era il giorno della pubblicazione del nuovo decreto con ulteriori misure per il contenimento del Coronavirus. Il continuo rialzo dei numeri (10-11000 nuovi contagi a fronte di 150000 tamponi circa) ha spinto il Governo a prendere dei provvedimenti. Il tamtam delle ore precedenti sembrava prevedere anche una modifica all'attuale regolamentazione sportiva, in particolare sulla chiusura delle piscine e delle palestre. Luoghi che comunque sono frequentati anche  dai runner, chi per potenziare, chi per mantenere un'efficienza fisica ed anche chi nuota durante il periodo di infortuni e poi non molla l'acqua clorata.

Da fine pomeriggio si aspettava la conferenza stampa, prima alle 18, poi alle 20:30 e finalmente l'annuncio ufficiale per le 21:30. La panoramica proposta dal Presidente Conte ha toccato anche il mondo dello sport e di fatto non cambia nulla rispetto a quanto ufficialmente anticipato.

A proposito delle palestre e delle piscine così si è espresso:" Ci giungono notizie varie e contrastanti, molte strutture adottano strumenti di sicurezza, altre no: diamo una settimana per adeguare tutti i protocolli di sicurezza. Se tutto verrà adeguato, non ci sarà ragione di sospendere o chiudere le palestre, altrimenti interverremo".

Una settimana dunque di monitoraggio, resta sempre una spada di Damocle su quelle attività e sui fruitori. Le gare? Sospese quelle amatoriali, ma connesse agli sport di contatto com'era già previsto. Al momento è di fatto possibile per gli organizzatori continuare a proporre eventi podistici.

Le parti afferenti al mondo dello sport sul nuovo DPCM:

1)      ) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;”


1)      la lettera g) è sostituita dalla seguente “g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;

DPCM del 18 ottobre

allegati DPCM









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