martedì 16 luglio 2019

Un anno di squalifica a Valentina Gemetto. No dolo e no colpa/negligenza significativa

E' arrivata anche la 2^ sentenza della 1^ sezione del TNA circa le due sospensioni al Cross di Novi 2019. Un anno a Sonia Mazzolini CLICCA QUI ed un anno anche a Valentina Gemetto.


Chiarificatore l'articolo contestato nel dispositivo della sentenza che vede un fine squalifica datata 14 aprile 2020:

L'articolo 4.5.2.1 infatti certifica  che Valentina NON ha agito con colpa nè tantomeno con negligenza significativa, giammai con dolo. Chissà se racconterà quello che è successo ora che il tribunale ha accolto la sua motivazione. La sanzione è presente certo, ma quello che realmente conta è che esula da una responsabilità volontaria ed anche la forma della colpa è nella sostanza esclusa.


Prima Sezione: Valentina Gemetto (tesserata FIDAL) squalificata un anno

Pubblicato: 15 Luglio 2019

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico della sig.ra Valentina Gemetto (tesserata FIDAL), visti gli artt 2.1, 4.5.2.1 delle NSA, afferma la responsabilità della stessa in ordine all’addebito ascrittole e le infligge la squalifica di un anno, a decorrere dal 15 luglio 2019 e con scadenza al 14 aprile 2020, così dedotto il presofferto. Visto l’art. 10 NSA dispone l’invalidità del risultato sportivo conseguito in gara.
Condanna la sig.ra Gemetto al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.


4.5.2.1 Nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 4.5.1, qualora un Atleta o altra Persona dimostrino di non aver agito con colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica altrimenti applicabile potrà essere ridotto a seconda del grado di colpa dell’Atleta o dell’altra Persona nella misura massima della metà del periodo di squalifica previsto dalla norma. Ove quest’ultimo corrisponda a una squalifica a vita il periodo ridotto non potrà essere inferiore a 8 (otto) anni.   Il presente articolo non esclude l’applicazione delle ulteriori riduzioni o eliminazioni di cui al successivo articolo 4.6

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