domenica 23 aprile 2023

Peste Suina Africana. La nuova ordinanza commissariale.

Peste Suina Africana. La nuova ordinanza commissariale.
ANNULLATO IL GIRO DEI MOCCHI DEL 1° MAGGIO.

La Peste Suina Africana è un caso che sta coinvolgendo Piemonte e Liguria da ormai un anno o poco più con ripercussioni significative in quei territori definiti infetti. Il 7 gennaio 2022 il primo rinvenimento di una carcassa di un cinghiale in cui fu riscontrata la PSA, da quel momento la rincorsa da parte delle istituzioni per contenere la diffusione con provvedimenti che hanno definito le zone da monitorare, gestire e tutelare, oltre che emanare le prescrizioni da rispettare. 

E' di questi giorni la nuova ordinanza firmata dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, Dr. Caputo che perimetra nuovamente l'emergenza in corso con alcune specifiche che disciplinano l'outdoor. Cosa succede per le competizioni che si svolgono sui sentieri delle zone infette? Bisogna leggere l'articolo 3 al paragrafo X che recita:

x. Le attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, attività umane, ludico, ricreative e sportive di qualsiasi genere nelle zone di restrizione devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali previo parere dell’Autorità Competente Locale (ACL) previa comunicazione al Commissario Straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto delle norme di biosicurezza.

Gli eventi sportivi quindi NON sono vietati, ma gli organizzatori dovranno provvedere ad un processo autorizzatorio più complesso che prevede dunque sia il parere dell'ACL sia la comunicazione al Commissario Straordinario.

LE NORME SONO DA SUBITO APPLICATE E VALIDE FINO AL 31.08.2023

ATTENZIONE
In questo contesto i ragazzi del Giro dei Mocchi hanno deciso di annullare la loro gara prevista per il prossimo 1° maggio, dando appuntamento al 2024 con la speranza che le norme d'ingaggio tornino quelle consuete.

Si possono però frequentare i sentieri? La risposta è sì seguito da un ma, quindi la risposta corretta è Sì, ma seguendo quanto è riportato nell'allegato due. Qui è riportato lo stralcio del trekking, ma anche per il biking, pesca sportiva e diverse altre fattispecie ci sono le specifiche per poter continuare a coltivare la propria passione; per saperne di più si rimanda alla lettura integrale dell'ordinanza.


ALLEGATO 2 

MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITÀ IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA

TREKKING 

a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;

b) l’accesso ai sentieri è consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette; 

c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l’abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d’acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d’accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; 

d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare; 

e) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all’arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l’escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus; 

f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio; 

g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di 20 persone; 

h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate; 

i) al termine dell’attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; 

j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l’attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; 

k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.


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