Nel dettaglio la squalifica fa riferimento all'articolo 2.9 dell'NSA :
2.9 Complicità. Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA o violazione dell’articolo 4.12.1 da parte di altra persona.
Il caso era legato alla partecipazione di Roberto Barbi su cui pesava già una squalifica, a un allenamento collettivo organizzato dallo stesso Guidi.
Alessio Guidi ha inoltrato ricorso, ma ieri la Seconda Sezione del TNA ha respinto l'appello proposto confermando la decisione del TNA e condannando Guidi anche al pagamento delle spese processuali. Questo il suo social commento: "Game over, con il podismo siamo già a posto così... È stato bello e divertente".
Questa la sentenza:
La Seconda Sezione del TNA respinge l’appello proposto dal sig. Alessio Guidi il 25 settembre 2019, avverso la decisione pronunciata dalla Prima Sezione del TNA il 16 settembre 2019 e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata e
condanna altresì il sig. Guidi al pagamento delle spese processuali, quantificate forfettariamente in € 350,00.
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