Seconda Sezione: accolto parzialmente il ricorso di Federica Poletti (tesserata FIDAL), squalificata 1 anno e 3 mesi
Pubblicato: 14 Settembre 2018
La Seconda Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping accoglie parzialmente il ricorso proposto il 17 luglio 2018 dall'atleta Federica Poletti (tesserata FIDAL), avverso la decisione adottata dalla Prima Sezione del TNA il 6 giugno 2018, depositata con motivazione il 3 luglio 2018, nel procedimento a carico della stessa e, per l'effetto, le infligge la squalifica di 1 anno e 3 mesi con decorrenza dal 6 giugno 2018 e, detratto il presofferto, con scadenza al 7 luglio 2019.
Ieri è arrivata la notizia della squalifica di 4 anni da parte della prima sezione del tribunale antidoping per il caso di positività di Federica Poletti.
Rispetto all'ultima pubblicazione sul fatto su Bio Correndo c'è evidentemente un difetto di informazione o di comunicazione. Assunzione non intenzionale
A metà maggio alcuni giornali del novarese hanno riportato la notizia che era passata la linea difensiva dell'uso non intenzionale del farmaco che ha portato alla sospensione dell'atleta di Borgomanero. Si parla di una sentenza del 7 maggio che però sul sito del Coni non c'è traccia. Stante così le cose come rappresentate sulla carta stampata, la sentenza avrebbe dovuto prevedere una squalifica mite se per mite intendiamo meno di due anni come successo ad altri atleti.I 4 anni inflitti però indicano che quella notizia non era corretta. Chi ha passato l'informazione ai giornali? Perchè ingenerare la certezza di una sentenza già scritta che invece doveva essere ancora emessa? Domande che forse non avranno risposte
Il 17 aprile LA SOSPENSIONE
La difesa di Federica Poletti sui social
La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico della sig.ra Federica Poletti (tesserata FIDAL), visti gli artt. 2.1, 4.2.1.1 delle NSA, afferma la responsabilità della stessa in ordine all’addebito ascrittole e le infligge la squalifica di 4 anni, a decorrere dal 6 giugno 2018 e con scadenza al 16 aprile 2022, così dedotto il presofferto.
Visto l’art. 10 delle NSA dispone l’invalidazione del risultato eventualmente conseguito in gara.
Condanna la sig.ra Poletti al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.

chi la passata.... l'interessata no?
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