venerdì 20 aprile 2018

Squalifica a vita non prevista. I 15 anni di squalifica ripartono! Il caso Barbi all'ennesima puntata.

Vi ricordate il CASO BARBI di quest'estate? Cliccate sul blu per il promemoria.
Ebbene, l'udienza era prevista a febbraio, se nonchè non ci fu alcuna comunicazione, nè di rinvio, nè di avvenuta celebrazione della seduta della 2^ sezione.

Oggi, poco fa, la sentenza è arrivata ed è stata resa pubblica. La SQUALIFICA riparte dal 30 luglio 2017, il giorno  dopo la Porretta - Corno alle scale, manifestazione a cui partecipò da non competitivo e che lo vide arrivare primo sul traguardo osannato dalle persone sul percorso.

In quella gara resta per me e per il mondo del podismo un solo nome, quello di Marco Ercoli! A proposito, ben tornato dopo l'infortunio. 4 mesi out sono tanti, ora è il tempo della ripresa e di tornare a dettar legge sulle strade di mezza Italia.

Dopo l'inciso, la sentenza. Ricordo che in prima battuta era stato radiato per doping, in seguito alla sua collaborazione con le autorità antidoping e la sua richiesta di riduzione della squalifica, la sanzione temporale fu portata a 15 anni con scadenza 9 marzo 2024. La seconda sezione del TNA fa ripartire i 15 anni, dopo i fatti, dal 30.07.2017 con scadenza 29 luglio 2032.

Di pancia verrebbe da dire che avremmo preferito leggere"Fine pena mai" o se preferita "a vita", la realtà è che questo caso specifico non lo prevede ed è stato applicato il regolamento alla lettera con la ripartenza della squalifica, così come previsto dalla modifica del codice Wada del 2015. Sembrerebbe il primo "restart" italiano da quando è stata apportata l'importante novità.

Ecco il comunicato:

La Seconda Sezione del TNA in accoglimento della richiesta della Procura Nazionale Antidoping, dichiara sussistente la violazione dell’art. 4.12.1 CSA contestata al sig. Roberto Barbi  (tesserato FIDAL) e statuisce che la squalifica pendente sullo stesso decorra nuovamente a far data dal 30 luglio 2017 (nuovo termine finale al 29 luglio 2032), in applicazione dell’art. 4.12.3 CSA. Condanna il sig. Barbi al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in € 350,00.

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